Consulenza contabile, fiscale e tributaria < ICI – Abolizione per la prima casa e per gli enti no-profit
Rubrica a cura di Pietro Giulio Melis, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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Con il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, intitolato "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" e pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28-5-2008, viene esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’entrata in vigore del provvedimento è il 29/5/2008, pertanto l’esenzione si applica a partire dall’anno 2008 compreso. I contribuenti che hanno già ricevuto i bollettini ICI per abitazione principale non sono pertanto tenuti al versamento dell’imposta entro il 16 giugno 2008 né a titolo di I acconto né in unica soluzione.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, vale a dire quella di residenza anagrafica, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
L’esenzione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione prima casa quali box, garage e cantine.
Gli enti no-profit non sono tenuti al pagamento dell’ICI se gli immobili sono destinati ad una attività non commerciale. Ricordiamo che a differenza dell’esenzione sulla prima casa e relative pertinenze, l’esenzione per gli enti no-profit era già in vigore precedentemente.
Data la nota possibilità per gli enti no-profit di svolgere una attività commerciale accessoria, l’articolo 39 del D.L. 223/2006 ha limitato il beneficio dell’esenzione ai soli enti no-profit che utilizzano l’immobile al fine di svolgervi esclusivamente attività di natura non commerciale.
Riportiamo il testo dell’art. 7 "Esenzioni" del D.Lgs. 30-12-1992, n. 504 "Imposta comunale sugli immobili" risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 39, D.L. 4 luglio 2006, n. 22:
"L'esenzione disposta dall' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale."
Al fine pertanto di beneficiare dell’esenzione dall’ICI l’ente dovrà poter dimostrare l’utilizzo esclusivo dell’immobile a fini istituzionali.
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